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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news09/10/2015 Se il Tribunale non 'vede' l'anticipo dell'amministratore no al ricorso per Cassazione Corte di Cassazione, Sez.III Civile, sentenza n.19889 del 06/10/2015 La Corte ha statuito che l'amministratore di condominio non può impugnare per cassazione (ma solo per revocazione) la sentenza di appello se sostiene nel ricorso che il Giudice di merito non si sarebbe accorto della ricevuta di un bonifico bancario agli atti effettuato dal proprio conto per il pagamento di un fornitore. Nella fattispecie, era stata rigettata in primo e secondo grado la sua domanda di rimborso di anticipazioni personali per il condominio. In particolare il Tribunale aveva ritenuto che per il riconoscimento del rimborso l'amministratore avrebbe dovuto produrre la singola bolletta o fattura e dimostrare che il pagamento era avvenuto su un conto di cui era personalmente titolare. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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