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Torna alle news07/10/2015 Il comune dante causa attenua l'onere probatorio per l'usucapione del bene Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 19500 del 30/09/2015 Se gli atti consentono di risalire ad un comune dante causa di entrambe le parti in giudizio, il rivendicante il bene in ususcapione non ha l'onere probatorio di provare il diritto dei suoi autori fino all'acquisto a titolo originario, ma deve limitarsi a dimostrare l'originaria appartenenza del bene al comune dante causa. Sussiste, perciò, un onere probatorio attenuato nella fattispecie a carico del rivendicante. Questo in sintesi uno dei principi statuiti dalla Corte con la indicata sentenza. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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