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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news23/09/2015 Spazi a parcheggio svincolati pertinenzialmente solo dopo la legge 246/2005 Corte di Cassazione, II sez. Civile, sentenza n.17755 del 08/09/2015 La Corte Suprema ha statuito che l'art.12, nono comma, della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della legge n.1150/1942, in base a cui gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, non si applica retroattivamente ma solo per il futuro e perciò alle sole costruzioni non realizzate o per quelle per cui, al momento della entrata in vigore della norma, non erano ancora stati stipulati i rogiti delle singole unità immobiliari. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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